L’amministratore di condominio, cosa fa e come sceglierlo



 

Chi è l’amministratore di condominio e cosa fa?

Se ti occorre sapere cosa fa l’amministratore di condominio, prima di tutto devi apprendere che questa figura professionale, seguendo ciò che stabilisce la legge, ha la rappresentanza legale del condominio che gli viene attribuita da tutti i condomini, attraverso l’istituto giuridico della procura.

É un professionista che, avendo molteplici obblighi e compiti regolamentati dalle normative vigenti, gestisce i servizi e i beni comuni del condominio ed esegue ciò che si delibera nell’assemblea condominiale.

Si impegna giornalmente ed in maniera tempestiva a far svolgere a terzi, come ditte, operai e quant’altro, i lavori ritenuti indispensabili per rendere perfettamente funzionanti e belle a vedersi le parti comuni dello stabile che amministra, garantendo sicurezza e confort a tutti i condomini.

É bene che tu sappia che l’amministratore di condominio discute dei provvedimenti necessari durante la riunione di condominio con i condomini che, per partecipare, devono essere convocati. 

Aduna l’assemblea ordinaria per esaminare le faccende giornaliere che si devono svolgere e quella straordinaria nel caso in cui occorra eseguire, il prima possibile, interventi eccezionali, utili a non procurare inefficienze che possano ledere gli interessi di chi vive nel condominio.

Avrai ben capito che l’amministratore è colui che praticamente si occupa di quel che serve per rendere l’immobile pulito, sicuro e confortevole in modo che i condomini possano vivere tranquillamente.

Ed è proprio così!

Difatti il professionista in questione assume l’impresa per la pulizia delle scale e per la gestione di tutti gli spazi comuni fino a scegliere, ad esempio, gli addetti al cambio delle lampadine.

Inoltre, se si presentassero problemi alle strutture e/o agli impianti, contatterebbe la ditta specializzata di modo da intervenire prontamente per garantire a tutti i condomini, non solo la manutenzione ordinaria, ma anche quella straordinaria, del proprio condominio.

Devi sapere che il mandato di amministratore di condominio può essere dato ad una persona fisica o ad una società di persone (società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice) o ad una società di capitale (società per azioni e a responsabilità limitata). 

A tal proposito è bene puntualizzarti che:

  • tra le forme indicate, l’organizzazione scelta per eseguire la prestazione professionale in questione deve possedere sempre i requisiti stabiliti dalla legge;
  • la nomina dell’amministratore è obbligatoria nel caso in cui il palazzo da gestire ha più di otto condomini
  • l’incarico perdura un solo anno e si conferma spontaneamente, salvo richiesta di sostituzione da parte dei condomini in sede d’assemblea.

É importante farti notare che, per esercitare la sua funzione, in base a ciò che prescrive la legge, l’amministratore-persona fisica deve:

  • possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
  • aver frequentato un corso di formazione iniziale;
  • godere dei diritti civili;
  • essere privo di condanne per fatti illeciti compiuti nei confronti dell’amministrazione della giustizia e della pubblica amministrazione o in quant’altro per cui la legge stabilisce pene, come la reclusione da due a cinque anni;
  • non essere inabilitato, interdetto ed annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  • svolgere attività di formazione periodica sempre nell’ambito dell’amministrazione condominiale.

Se l’amministratore di condominio non avesse i requisiti stabiliti dalle normative vigenti, perderebbe il suo incarico.

La sua nomina non è sempre obbligatoria. Difatti, la legge stabilisce che occorre necessariamente farla nel caso in cui i condomini dello stabile siano più di otto, mentre sotto la soglia indicata, chi abita o è proprietario di quote millesimali dell’edificio, può scegliere liberamente se incaricare la figura professionale di cui si sta argomentando per governare il suo condominio.

La nomina dell’amministratore viene fatta, sia nel caso di incarico obbligatorio che in quello facoltativo, durante lo svolgimento di un’assemblea indetta proprio per tale ragione e la decisione si può considerare valida solo se è presente la maggioranza dei condomini che devono rappresentare almeno la metà del valore del fabbricato.

Nel momento in cui l’amministratore entra in carica, il suo nominativo dev’essere scritto nel registro delle nomine e delle revoche, tenuto e compilato dallo stesso professionista.