Abusi edilizi, di chi è la responsabilità legale?



Le decisioni della Cassazione in merito alla responsabilità penale per un titolo abilitativo errato

Abusi edili: è responsabile solo il progettista o anche il committente? 

Negli ultimi casi presi in esame dalla Suprema Corte di Cassazione sono state fornite importanti precisazioni in merito alla responsabilità legale inerente agli abusi edilizi sul territorio. Spesso i contenziosi nascono dalla semplice domanda: chi è il responsabile penale? A venir chiamati in causa sono il committente, il progettista e il direttore dei lavori, sebbene – secondo le ultime sentenze giudiziarie – ognuno di essi sia implicato in grado differente.

La sentenza recente: il caso 

Con la sentenza 18342/2019, la Cassazione ha fatto luce su importanti aspetti legali inerenti alla scelta comunale di demolire un’opera abusiva. Il contenzioso era sorto – in questo caso – tra il progettista e il committente, il quale – secondo la Corte Territoriale – non aveva alcuna prova a suo favore per convalidare la tesi secondo cui sarebbe stato proprio il progettista l’ideatore dell’immobile abusivo. 

Il committente aveva avuto modo di fare ricorso davanti alla Cassazione, in quanto la mancata presentazione della relazione tecnica ai preposti uffici comunali sarebbe dipesa a suo avviso da una negligenza del progettista; costui avrebbe iniziato a concretizzare l’opera illegittima a sua insaputa. Da questo primo scontro legale, il committente aveva deciso di riaprire una manovra giudiziaria nonostante la decisione del Tribunale Territoriale, spostando piuttosto la responsabilità dell’accaduto sulle mancanze tecniche dell’interlocutore. 

Abusi edilizi: il ruolo del professionista che si occupa del progetto e della direzione lavorativa 

Casi come questo sono importanti per comprendere a 360 gradi la natura della materia legislativa in merito a un abuso edilizio. Come abbiamo brevemente riportato nella sentenza precedente, ogni elemento chiamato a giustificare la posizione e la responsabilità per l’opera illecita, presenta un grado diverso di coinvolgimento. 

I giudici hanno così sottolineato come il professionista che ricopriva sia l’incarico di progettista che quello di direttore dei lavori, avrebbe dovuto controllare – visto il ruolo importante esercitato nella vicenda – che le opere fossero conformi a quelle ideate su carta. Il soggetto, dunque, assumendo su di sé la figura di “mente” e “braccio” dei lavori, avrebbe dovuto rendere conto al committente della situazione inerente alla conformità del progetto.

Sentenza: la responsabilità derivante dall’omesso titolo abilitativo  

Prima di passare alla definizione finale della sentenza, è bene chiarire quale sia l’elemento conteso nella vicenda. Cos’è un titolo abilitativo? Innanzitutto è bene specificare che qualsiasi tipologia di progetto volta a modificare un elemento urbanistico o edilizio necessita di un’autorizzazione. Essa comprende il permesso di costruire, la segnalazione certificata dell’inizio dell’attività lavorativa – competenza del direttore dei lavori – e qualsiasi altro intervento che dichiari lecita la suddetta trasformazione edile. 

La scelta del titolo abilitativo – di cui la causa summenzionata ha lungamente discusso – rientra nelle competenze del professionista che si occupa della progettazione dell’opera, come ha stabilito la Cassazione. La responsabilità è la stessa anche qualora committente e progettista dovessero avere un accordo illecito per la realizzazione dell’abuso edilizio. La scelta dei giudici è chiara: trattandosi di una forma di autorizzazione pre-lavorativa, la scelta del titolo abilitativo dev’essere controllata dal progettista ancora prima dell’esecuzione pratica del progetto. Le colpe “non possono ricadere sul committente che, in quanto profano, neppure avrebbe avuto gli strumenti per percepire l’errore,” conclude la sentenza. 

Il ricorso del privato è stato dunque accolto, modificando la prima sentenza del Tribunale Territoriale. La vicenda ha carattere utile per la comprensione delle dinamiche legali che muovono la realizzazione di un’opera. Nel caso di una difformità derivante dalla presentazione delle dovute certificazioni al comune responsabile, quindi, è il progettista/direttore dei lavori a farsi carico del peso penale della vicenda. 

La causa è stata molto importante per definire chiaramente le rispettive competenze delle figure private che s’interfacciano per la realizzazione di un immobile.  Noi di Tempocasa abbiamo seguito con interesse la questione, in modo tale da rimanere sempre aggiornati sulle disposizioni legali relative al settore edilizio. 

Rivolgersi a professionisti del settore quando si ristruttura o si acquista casa è il primo passo per trovare esperti preparati in grado di chiarire tutte le dinamiche più spinose del mondo immobiliare e delle sue realizzazioni pratiche. Analizzare con attenzione i titoli abitativi dell’immobile in fase di compravendita, ad esempio, è strettamente necessario per evitare rischi gravi i che potrebbero comportare persino l’annullamento della vendita con richieste di risarcimento da parte dell’acquirente.